Nel momento in cui una coppia si separa e cessa la convivenza, sia che si tratti di persone coniugate che di coppie non coniugate, nasce il problema dell’affidamento dei figli minorenni e dei figli maggiorenni incapaci. Molti sono i dubbi su tale argomento, per questo motivo è opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali.
Cosa dice la Legge Italiana
Secondo la Legge Italiana non vi è alcuna differenza tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati da genitori non coniugati tra loro. Infatti, è stata abolita la differenza che un tempo esisteva tra figli naturali e figli legittimi, oggi tutti i figli hanno pari diritti dinanzi alla Legge.
Dunque, nel momento in cui una coppia si separa il principio base è quello di garantire ai figli la “bigenitorialità” nel loro preminente interesse ovvero il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i quali debbono cooperare per garantire ai figli attenzioni, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi anche con i nonni e con i parenti di ogni ramo genitoriale.
Le modalità di affidamento dei figli
Vediamo ora quali sono le modalità di affido e come sono regolamentate.
– L’affido condiviso
La legge prevede come regola generale che, a seguito della fine della convivenza tra i genitori, i figli restino affidati ad entrambi. L’affidamento condiviso, infatti, rappresenta la regola generale, derogabile solo nei casi in cui il comportamento di un genitore sia ritenuto contrario agli interessi del minore.
In caso di affido condiviso entrambi i genitori devono collaborare e concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli che restano affidati ad entrambi anche se collocati presso uno solo di essi (cd. genitore col locatario).
Non è necessario in quest’ottica che ciascun genitore trascorra con i propri figli la stessa quantità di tempo, si tratta di fare in modo che il tempo che i figli trascorrono con ciascun genitore sia qualitativamente elevato ed equilibrato.
– L’affido esclusivo
Abbiamo detto che l’affido condiviso costituisce la regola generale in caso di separazione/ divorzio e fine della convivenza in una coppia di fatto.
Tuttavia, quando si verifica una situazione di grave e insanabile conflittualità tra i genitori che possa recare pregiudizio ai figli o nel caso in cui uno dei genitori si dimostri particolarmente incapace e inidoneo alla loro cura, crescita ed educazione, può essere disposto dal Tribunale competente l’affido esclusivo. L’art. 337 quater cod. civ. stabilisce che “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”
L’affidamento esclusivo ad un solo genitore, tuttavia, non implica l’esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio minore che, invece, conserva il pieno diritto ad avere un rapporto con lo stesso. La responsabilità genitoriale non viene assolutamente limitata con l’affido esclusivo, il genitore non affidatario, infatti, conserva il proprio diritto di prendere parte alle decisioni più importanti relative ai figli, ad incontrarli ed a contribuire per il suo mantenimento.
– L’affido super-esclusivo
Nei casi in cui un genitore si dimostri non solo inadeguato ma totalmente disinteressato alla vita del figlio, ovvero quando abbia interrotto totalmente i rapporti con il minore o sia inadempiente all’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, si può richiedere al Tribunale l’affido superesclusivo o rafforzato.
L’affidamento super esclusivo è una forma di affidamento che attribuisce ad un solo genitore tutte le scelte e le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, educazione, istruzione, residenza dei figli senza necessità di dover consultare l’altro genitore.
Anche in questo caso, il genitore non affidatario e disinteressato resta sempre obbligato al mantenimento ed ha il diritto di incontrare e vedere i figli, rimane titolare della responsabilità genitoriale, in quanto non vi è decadenza dalla stessa.
– L’affido alternato
L’affidamento alternato prevede che i figli vivano per periodi alternati sia presso il padre che presso la madre. I genitori in tal modo esercitano la responsabilità genitoriale sui figli in maniera esclusiva per il periodo di tempo in cui i figli vivono con loro. Ovviamente tale scelta può essere praticata solamente in totale assenza di conflittualità tra i genitori e qualora tale soluzione non risulti pregiudizievole al figlio.
– L’affido paritetico o collocamento invariato
In alcuni casi per evitare continui spostamenti di residenza del minore viene stabilito dal Tribunale un affido condiviso con alternanza dei genitori. In buona sostanza si può prevedere che i figli minorenni siano congiuntamente affidati a entrambi i genitori (affido condiviso) e collocati presso la casa familiare con turnazione settimanale dei genitori. Quindi i figli restano nella casa familiare, ove sono nati e cresciuti, mentre i genitori si alternano spostandosi di volta in volta.
In questa ipotesi, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale ordinaria nel proprio periodo di competenza, mentre dovranno essere compiute congiuntamente le scelte relative alla scuola alla sanità, alla religione ovvero le scelte più importanti e rilevanti per la crescita dei figli.
Cosa succede in caso di coppie non sposate?
I genitori non coniugati che intendano interrompere la convivenza e non riescono ad accordarsi amichevolmente per la gestione e la cura dei propri figli, dovranno necessariamente rivolgersi ad un Giudice. Va detto che attualmente la competenza per tali tipi di giudizio non appartiene più al Tribunale per i minorenni, ma spetta al Tribunale ordinario.
I genitori dovranno presentare un ricorso al Tribunale Ordinario – Sezione Volontaria Giurisdizione, che può essere redatto su base consensuale o su base contenziosa nel caso in cui tale accordo non si raggiunga. Il Tribunale competente sarà quello del luogo di residenza abituale del minore.
In caso di ricorso congiunto dei genitori, si dovrà indicare dettagliatamente le condizioni per la regolamentazione dei rapporti genitoriali e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, l’affidamento della prole, la gestione della casa familiare e, naturalmente, la determinazione del contributo al mantenimento dei figli. In caso di disaccordo, i genitori potranno rivolgersi al Tribunale con un ricorso e richiedere che sia il Giudice a stabilire la modalità dell’affidamento dei figli, del contrtibuto al mantenimento etc…
Dunque è evidente che il ricorso al Tribunale per stabilire le modalità di affidamento dei figli diventa necessario, tutte le volte in cui i genitori non raggiungono un accordo in forma privata e amichevole, circa le modalità di affidamento dei figli.